Per incentivare il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, è fondamentale guidare le scelte di amministrazioni, cittadini, progettisti, organizzazioni private e imprese verso la produzione di energia con modalità compatibili con l’ambiente e verso un consumo energetico più consapevole ed efficiente.
Per far fronte a ciò, la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici.
Cerchiamo di fare chiarezza e di spiegare quando e dove chiedere detrazioni.
Ristrutturazioni edilizie.
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018,con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
36%, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2019.
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
Risparmio Energetico.
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018 per interventi sulle singole unità immobiliari. La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di: ✓ acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; ✓ acquisto e posa in opera di schermature solari; ✓ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le caldaie a condensazione si può continuare a usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02).
65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 riguardanti l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
65% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per: ✓ l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%); ✓ gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; ✓ l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
70% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
75% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Le detrazioni del 70 e del 75% per gli interventi sulle parti comuni aumentano se vengono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In particolare, si può usufruire di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di 2 più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Conto Termico.
Il D.M. 16 febbraio 2016, in vigore dal 31 maggio 2016, stabilisce le modalità di incentivazione per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le misure di incentivazione sono sottoposte, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto, ad aggiornamento periodico con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza Unificata. Attualmente, non sono previste scadenze.